(massima n. 1)
Non č configurabile il reato impossibile, in presenza dell'attivitā di agenti "infiltrati" o "provocatori", nel caso in cui l'azione criminosa non deriva soltanto dagli spunti e dalle sollecitazioni istigatrici di questi, ma costituisce l'effetto di stimoli ed elementi condizionanti autonomamente riferibili all'agente, posto che l'inidoneitā della condotta deve essere valutata oggettivamente, con giudizio "ex ante", nel suo valore assoluto e non di relazione con la simultanea azione dell'"infiltrato".