Cassazione penale Sez. V sentenza n. 12361 del 11 dicembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'esclusione della punibilitā per inidoneitā dell'azione ex art. 49 cod. pen., la falsificazione di un atto deve risultare evidente al punto da impedire la stessa eventualitā di inganno alla pubblica fede, essendo riconoscibile ictu oculi da chiunque e non solo da soggetti qualificati (Cass. n. XXX). Il possesso di un documento di identitā recante la foto del possessore con false generalitā č circostanza idonea ad integrare il reato di cui all'art. 497-bis, comma 2, cod. pen.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 15 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.