(massima n. 1)
Ai fini dell'esclusione della punibilitā per inidoneitā dell'azione ex art. 49 cod. pen., la falsificazione di un atto deve risultare evidente al punto da impedire la stessa eventualitā di inganno alla pubblica fede, essendo riconoscibile ictu oculi da chiunque e non solo da soggetti qualificati (Cass. n. XXX). Il possesso di un documento di identitā recante la foto del possessore con false generalitā č circostanza idonea ad integrare il reato di cui all'art. 497-bis, comma 2, cod. pen.