(massima n. 2)
Il delitto di illecita influenza sull'assemblea è configurabile anche nel caso in cui gli atti fraudolenti o simulati producano l'effetto di impedire il raggiungimento della maggioranza necessaria per l'approvazione della proposta o di raggiungere la maggioranza per la non approvazione della stessa. (Nella fattispecie, l'imputato, socio accomandatario di una società in accomandita per azioni, aveva donato ai suoi figli la nuda proprietà di un cospicuo numero di azioni e riconosciuto agli stessi il diritto di intervento e di voto in assemblea così da determinare una elevazione del quorum deliberativo necessario all'assemblea dei soci per disporre l'esercizio di un'azione di responsabilità nei suoi confronti).