Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1465 del 10 novembre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di reati tributari, i delitti di omessa dichiarazione dei redditi o dell'IVA e di omesso versamento dell'IVA hanno natura di reati omissivi propri, istantanei ed unisussistenti, che possono essere commessi solo da chi, secondo la legislazione fiscale, è obbligato a compiere i relativi adempimenti, sicché i soggetti sui quali non gravano gli obblighi di presentare le dichiarazioni o di versare l'IVA al momento della scadenza possono concorrere solo in forma morale, istigando l'autore materiale della condotta o rafforzandone il proposito criminoso. (Fattispecie relativa al sequestro a fini di confisca diretta o, in subordine, per equivalente di una somma costituente provento dei menzionati reati tributari, in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione con la quale il tribunale del riesame aveva ritenuto la sussistenza del "fumus commissi delicti", evidenziando che risultava illegittimamente affermato il concorso materiale nella commissione dei reati di soggetti diversi da quelli destinatari degli obblighi).

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