(massima n. 1)
La prova del rilievo colposo della condotta del medico non č sufficiente per la condanna dello stesso, essendo necessario provare il nesso eziologico tra la condotta colposa e l'evento morte; dall'altro, che la funzione del Giudice č di valutare l'affidabilitą delle opinioni scientifiche introdotte nel processo tramite la figura tecnica del consulente, ma non gią di sostituire alle suddette opinioni scientifiche le proprie, fondando su di esse il giudizio finale, senza assolvere all'obbligo di specifica, e approfondita, motivazione.