Cassazione penale Sez. V sentenza n. 19367 del 24 marzo 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Il soggetto che assume la qualifica di amministratore di fatto č gravato dell'intera gamma di doveri che competono all'amministratore di diritto, per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilitā per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili, fra i quali vanno ricomprese le condotte dell'amministratore di diritto, anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia di fronte a tali condotte, in applicazione della regola di cui all'art. 40 c.p., con la conseguenza, per l'appunto, che all'amministratore di fatto compete anche un obbligo di vigilanza sul comportamento dell'amministratore di diritto.

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