(massima n. 1)
Il prestanome degli effettivi gestori della societą fallita risulta senza alcun dubbio il destinatario dell'obbligo relativo alla regolare tenuta e conservazione dei libri contabili, sancito dall'art. 2392 cod. civ., non essendo egli esonerato dal dovere di vigilanza sull'operato di soggetti terzi, eventualmente delegati, ai sensi dell'art. 40, comma secondo, cod. pen., ma per affermarsi la sua responsabilitą dolosa per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale occorre dimostrare l'effettiva e concreta consapevolezza dello stato delle scritture, pur non essendo necessario che l'amministratore formale si sia rappresentato ed abbia voluto gli specifici interventi da altri realizzati nella contabilitą. Pertanto, il giudice deve fornire adeguata motivazione circa la possibilitą, non soltanto astratta e presunta, ma reale, della conoscenza, da parte del prestanome, dello stato delle scritture ovvero della loro preordinata omessa tenuta, in guisa tale da cagionare l'effetto di impedire la ricostruzione del movimento degli affari o, per le ipotesi di dolo specifico, di procurare un danno al ceto creditorio o un ingiusto profitto a taluno.