(massima n. 1)
In tema di responsabilità per colpa professionale, con riferimento all'accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra la condotta omissiva imputata al medico e la determinazione dell'evento lesivo, il giudice deve verificare la validità del coefficiente di probabilità sulla base delle circostanze del caso concreto e della evidenza disponibile così che, all'esito del ragionamento probatorio (che abbia altresì escluso l'interferenza di fattori alternativi), risulti giustificata la conclusione che l'omissione è stata condizione necessaria dell'evento. Sia le circostanze concrete sia l'evidenza disponibile non possono consistere nel mero accertamento della violazione di una generalizzata regola di esperienza, né tanto meno nella generica idoneità di quella violazione ad avere - nella maggior parte dei casi - incidenza causale, bensì devono consistere nell'accertamento positivo del nesso concreto di condizionamento, valutato con giudizio ex post.