(massima n. 1)
Risponde del reato di omicidio colposo, a titolo di causalitā omissiva, il genitore esercente la potestā su un figlio minore, investito di una posizione di garanzia in ordine alla tutela della sua integritā psico-fisica, per la morte dovuta alla mancata somministrazione di cure farmacologiche, nel caso in cui ricorrano la conoscenza o la conoscibilitā dell'evento, la riconoscibilitā dell'azione doverosa cui č tenuto il garante e la possibilitā oggettiva di impedire l'evento.(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la condanna, per il reato di omicidio colposo, di genitori che, in presenza di un quadro clinico sintomatologico di una ingravescente otite acuta e della palese inefficacia della terapia omeopatica suggerita dal medico curante, avevano omesso di rivolgersi al pediatra o di portare il figlio presso una struttura ospedaliera e si erano limitati a continuare la somministrazione dei farmaci omeopatici prescritti, cosė cagionando l'insorgenza di uno stato comatoso del minore, da cui era conseguito il suo decesso).