Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2514 del 4 dicembre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Appurato il ruolo di amministratore di fatto in capo ad un soggetto, sul versante della responsabilità penale, discende che questi, gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore di diritto, assume, ricorrendo le altre condizioni di ordine oggettivo o soggettivo, la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a quest'ultimo addebitabili anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione della regola dettata dall'art. 40, comma secondo, cod. pen.; con la conseguenza che ove pure si dovesse ritenere riferibile all'amministratore di diritto la condotta illecita, quello di fatto, ricorrendo le altre condizioni di ordine oggettivo o soggettivo, non andrebbe esente da responsabilità ai sensi dell'art. 40 citato; a lui una corresponsabilità può essere imputata in base alla posizione di garanzia di cui agli artt. 2392 e 2394 cod. civ., in forza dei quali l'amministratore deve conservare il patrimonio sociale ed impedire che si verifichino danni per la società e per i terzi.

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