(massima n. 1)
La responsabilitą del liquidatore deriva non solo dall'art. 223 L.Fall. ma anche dall'art. 2489 cod. civ., che rinvia alle norme in tema di responsabilitą degli amministratori e, quindi, anche all'art. 2932, il quale fissa un principio di ordine generale - per il quale l'amministratore deve vigilare sulla gestione ed impedire il compimento di atti pregiudizievoli, oltre che attenuarne le conseguenze dannose - di guisa che sussiste anche per i liquidatori una posizione di garanzia del bene giuridico penalmente tutelato, con conseguente ineludibile responsabilitą, ex art. 40 cpv. cod. pen., ove i detti obblighi siano disattesi.