(massima n. 1)
Da un lato, il principio della c.d. causalitą della colpa impone di ritenere ascrivibile all'autore a titolo di colpa non qualsiasi evento riconducibile causalmente alla condotta trasgressiva ma solo quello evitabile con la condotta non trasgressiva, dovendosi accertare il rapporto di causalitą tra la condotta colposa e l'evento, verificando la sussumibilitą dell'evento determinato dalla condotta trasgressiva di una regola cautelare nel novero di quegli eventi che la stessa norma mirava a scongiurare e, dall'altro, il principio della c.d. concretizzazione del rischio, consiste nella introduzione, da parte del soggetto agente, del fattore di rischio, concretizzatosi con l'evento, posto in essere attraverso la violazione delle regole di cautela tese a prevenire e a rendere evitabile proprio il prodursi di quel rischio.