(massima n. 1)
In tema di reati contro la persona, la societą concessionaria del servizio di gestione dell'area di sponda lago attrezzata risponde della morte dell'utilizzatore della piattaforma gonfiabile per colpa omissiva, attesa l'esistenza di una posizione di garanzia del titolare della predetta societą, avente la sua fonte nell'attivitą pericolosa costituita dall'istallazione del gonfiabile, non potendosi ritenere sufficiente a escludere la posizione di garanzia la mera apposizione di cartelli di pericolo, atteso che, una volta installato il gonfiabile, sussiste l'obbligo di approntare strumenti preventivi idonei a scongiurare il verificarsi di eventi lesivi nonché strumenti organizzativi tali da consentire un tempestivo intervento al concretizzarsi di tali eventi.