(massima n. 1)
In tema di nesso di causalità, l'accertamento, in caso di condotta omissiva, deve essere effettuato mediante un preliminare giudizio cd. esplicativo, afferente alla ricostruzione, con certezza processuale, di ciò che è accaduto sul piano naturalistico e un successivo giudizio cd. controfattuale, implicativo o predittivo, volto ad accertare se la condotta doverosa omessa, ove tenuta, avrebbe potuto impedire l'evento, ostando l'esito negativo del giudizio esplicativo, pur in presenza di un comportamento colposo, all'affermazione di responsabilità. (Fattispecie relativa ad omicidio colposo, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva escluso la riconducibilità eziologica della morte di un paziente, affetto da gravi patologie cardiache, all'intervento di rimozione di una garza derelitta nell'intestino, sul rilievo che, in assenza di autopsia, non era stata raggiunta la prova che il decesso fosse conseguito, oltre ogni ragionevole dubbio, alla presenza della garza od all'intervento di rimozione della stessa).