(massima n. 1)
Qualora l'amministratore deleghi ad altri in concreto la tenuta della contabilitā o comunque consenta che altri assumano di fatto la gestione della societā, egli non č esonerato dal dovere di vigilare sull'operato dei delegati o degli amministratori di fatto e, conseguentemente, dalla responsabilitā penale, eventualmente in forza del disposto di cui all'art. 40, comma 2 c.p., se viene meno a tale dovere.