(massima n. 1)
Nel reato colposo omissivo improprio, il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente in base al solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, da intendersi come verifica aggiuntiva, elaborata sulla base dell'intera vicenda, in ordine all'attendibilità della legge statistica impiegata. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione di condanna per omicidio colposo a carico di medici, sul rilievo era stato omesso lo svolgimento del giudizio di alta probabilità logica circa l'idoneità del tempestivo ricovero del paziente, in preda a patologia fulminante e di difficile diagnosi, ad impedirne ovvero a ritardarne, in misura significativa, la morte).