(massima n. 1)
Il direttore sanitario di una RSA riveste una posizione di garanzia giuridicamente rilevante per l'organizzazione della struttura e la predisposizione delle misure necessarie a prevenire eventi dannosi ai pazienti, inclusi protocolli di contenzione ove necessario; la mancata predisposizione di tali misure costituisce colpa da organizzazione.