(massima n. 1)
Deve ritenersi pacifico che l'assunzione solo formale della carica gestoria non consenta l'automatica esenzione dell'amministratore per i reati previsti dagli artt. 216, comma 1 n. 2), 217, comma 2 e 220, legge Fall., atteso che questi e non altri č il diretto destinatario ex art. 2392, c.c. dell'obbligo relativo alla regolare tenuta e conservazione dei libri contabili. Da qui il corollario per cui, qualora egli deleghi ad altri in concreto la tenuta della contabilitā o comunque consenta che altri assumano di fatto la gestione della societā, egli non č esonerato dal dovere di vigilare sull'operato dei delegati o degli amministratori di fatto e, conseguentemente, dalla responsabilitā penale, eventualmente in forza del disposto di cui all'art. 40, comma 2, c.p., se viene meno a tale dovere.