Cassazione penale Sez. V sentenza n. 23175 del 28 maggio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di responsabilità omissiva impropria dei sindaci rispetto a condotte di bancarotta fraudolenta materialmente consumate dagli amministratori, la causalità omissiva di natura concorsuale rappresenta la prima condizione autonoma - non sufficiente - della responsabilità penale concorsuale che sostanzia una forma di partecipazione all'illecito penale "altrui" sotto il profilo della incidenza-concreta agevolazione. Più in dettaglio, l'incidenza causale dell'inerzia anti-doverosa nell'esercizio di poteri impeditivi diretti o indiretti si esprime nell'attitudine concreta dell'omissione ad agevolare la realizzazione dell'illecito del gestore, rivelata dalla specifica "forza" dei correlativi poteri di ostacolare l'evento concreto realizzatosi. Ciò implica che il giudice è tenuto a svolgere una precisa indagine che implica la verifica dei caratteri del singolo fatto-reato nelle sue espressioni concrete e nelle sue specifiche modalità attuative, della fonte dell'obbligo di attivarsi a carico del sindaco, della sussistenza e della "forza" di un correlativo potere impeditivo riferito a quella tipologia di eventi nonché della configurabilità del nesso di causalità sulla scorta del giudizio controfattuale appena delineato. Si profila un potenziale ampliamento dei confini dell'incidenza causale in esame rispetto a quelli tradizionalmente intesi ed una nuova declinazione dell'utilità dissuasiva del potere indebitamente non esercitato: il nesso di causalità non è escluso - e dunque l'omissione antigiuridica resta penalmente rilevante - laddove l'illecito storico degli amministratori, nonostante la doverosa attivazione del controllore, si sarebbe comunque probabilmente verificato, ma con diverse e più difficoltose modalità. La causalità omissiva concorsuale - così declinata e verificata - integra, dunque, una prima condizione di partecipazione ad un illecito che in ragione di essa non può più essere definito del tutto "altrui" e che definitivamente non lo è più laddove ricorra il dolo tipico, ossia la consapevolezza dell'altrui fatto-reato con adesione all'attuazione di esso.

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