(massima n. 1)
In tema di prova del rapporto di causalità tra la violazione di norme antinfortunistiche e l'evento-morte dovuto a malattia professionale, il dato scientifico accolto come affidabile nella comunità scientifica, tratto da generalizzazioni probabilistiche, in assenza di fattori causali alternativi ed esclusivi rispetto a quelli individuati dagli esperti come incidenti sull'evento con alta probabilità, può fondare il giudizio di causalità individuale alla luce di specifiche acquisizioni fattuali che dimostrino con elevata razionalità logica la riconducibilità del caso singolo alla relazione causale espressa dalla teoria generale.