Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 45829 del 6 dicembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di annullamento con rinvio di sentenza di condanna pronunciata, in grado di appello, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la competenza a decidere sull'istanza di applicazione delle pene sostitutive di pene detentive brevi spetta, a mente della disposizione transitoria di cui all'art. 95 del citato d.lgs., al giudice del rinvio, anche nel caso in cui l'annullamento risulti circoscritto a statuizioni accessorie diverse dall'accertamento della responsabilitą o dall'irrogazione delle pene principali. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la pronuncia intervenuta a seguito di precedente annullamento relativo alla durata delle pene accessorie, con cui era stata dichiarata inammissibile l'istanza di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilitą sull'erroneo rilievo che la domanda non era stata formulata nel pregresso giudizio di appello, né con il ricorso per cassazione).

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