(massima n. 1)
L'esito positivo dell'affidamento in prova determina l'automatica estinzione delle pene accessorie, posto che queste sono definite dall'art. 20 cod. pen. "effetti penali" della condanna e che l'art. 47, comma dodicesimo, L. 26 luglio 1975, n. 354 collega all'esito favorevole della prova l'estinzione, oltre che della pena detentiva, anche di ogni altro effetto penale.