(massima n. 1)
E' configurabile concorso materiale tra il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, previsto dall'art. 452-quaterdecies cod. pen. e quello di associazione per delinquere, di cui all'art. 416 cod. pen., in quanto non sussiste rapporto di specialità tra le fattispecie incriminatrici, diversi essendo i rispettivi elementi costitutivi e le rispettive oggettività giuridiche, posto che il delitto ambientale può essere essere commesso da un singolo soggetto agente o da due o più individui in concorso tra loro ovvero in forma associata, non finalizzata al compimento anche di altri delitti, mentre quello contro l'ordine pubblico si connota per l'esistenza di un'organizzazione, anche minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, sì da turbare l'ordine pubblico.