(massima n. 1)
La contravvenzione di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti da parte di titolari di imprese o di responsabili di enti, di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, si pone in rapporto di specialitą, ex art. 15 cod. pen., con quella sanzionante le analoghe condotte tenute, a far data dal 10 ottobre 2023, da soggetti che non rivestono tali qualifiche soggettive, prevista dall'art. 255, comma 1, d.lgs. citato, come novellato dall'art. 6-ter d.l. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, in precedenza, costituenti illecito amministrativo. (Fattispecie in cui la Corte ha giudicato immune da censure la decisione con la quale era stata ritenuta configurabile la contravvenzione di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 a fronte dell'abbandono di rifiuti domestici da parte del titolare di un'impresa).