(massima n. 1)
Non sussiste rapporto di specialitą, stante il diverso ambito di operativitą delle fattispecie, tra l'illecito amministrativo di cui all'art. 4, comma 4, d.lgs. 15 novembre 2017, n. 190, che, "salvo che il fatto costituisca reato", sanziona l'immissione sul mercato di un prodotto tessile con composizione fibrosa diversa da quella dichiarata in etichetta e il delitto di cui all'art. 515, cod. pen., che, essendo posto a tutela del corretto svolgimento dell'attivitą commerciale, incrimina non solo la falsa informazione ma, quale dato ulteriore e differenziale, la consegna all'acquirente di cosa diversa da quella pattuita.