(massima n. 1)
Nel rapporto di agenzia, nel caso in cui, a seguito del recesso dell'impresa mandante, il periodo di preavviso sia in parte lavorato e in parte sostituito dalla relativa indennitā, č fornita di motivazione conforme alla legge (art. 1750, comma secondo, c.c.), e logica in relazione al tenore delle previsioni dell'accordo economico collettivo applicabile al rapporto, la quantificazione della indennitā sostitutiva del preavviso sulla base delle provvigioni maturate non giā nell'anno anteriore a quello del recesso o della comunicazione del mandante volta a porre un termine al periodo di preavviso lavorato, ma nell'anno anteriore a quello della data di cessazione delle prestazioni (nella specie nell'anno 1988, il periodo lavorato del preavviso essendo perdurato fino al 2 gennaio 1989).