(massima n. 1)
Con riguardo all'interpretazione del contenuto di una convenzione negoziale adottata dal giudice di merito, l'invocato sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati appunto a quel giudice, ma deve appuntarsi esclusivamente sul (mancato) rispetto dei canoni normativi di interpretazione dettati dal legislatore agli artt. 1362 c.c. e segg., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, ovvero sulla mancanza o l'apparenza o la contraddittorietà della motivazione addotta o sull'omesso esame circa uno o più fatti decisivi specificamente dedotti nel giudizio di merito, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo conseguente alle modifiche addotte dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), conv. con modif. con la L. n. 134 del 2012, ed applicabile ratione temporis.