Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 23700 del 3 agosto 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

Il rapporto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale non è regolato dai principi di gerarchia e di specialità propri delle fonti legislative, ma dalla effettiva volontà delle parti sociali, la quale deve essere desunta attraverso il coordinamento delle diverse disposizioni delle fonti collettive, aventi tutte pari dignità e forza vincolante, con la conseguenza che i rispettivi fatti costitutivi ed estintivi non interagiscono, rispondendo ciascuna disciplina a regole proprie in ragione dei diversi agenti contrattuali e del loro diverso ambito territoriale. (Nella specie, la S.C. - nel cassare la sentenza impugnata che aveva riconosciuto al personale non esattore di "Autostrade s.p.a.", in forza di un accordo aziendale siglato il 21 luglio 2015, il diritto ai "ticket restaurant" anche per le giornate non di lavoro effettivo ma ad esse equiparabili - ha evidenziato che il giudice di merito aveva interpretato, non procedendo all'applicazione combinata dei criteri previsti dagli artt. 1362 c.c. e 1363 c.c., il predetto accordo in termini atomistici, in virtù di una lettura frammentata e parziale, senza coordinarne le previsioni con accordi sindacali aziendali precedenti e successivi).

(massima n. 2)

In tema di interpretazione dei contratti collettivi, il giudice non può arrestarsi ad una considerazione "atomistica" delle singole clausole, neppure quando la loro interpretazione possa essere compiuta, senza incertezze, sulla base del senso letterale delle parole, poiché anche questo va necessariamente riferito all'intero testo della dichiarazione negoziale, onde le varie espressioni che in essa figurano devono essere fra loro coordinate e ricondotte ad armonica unità e concordanza. Pertanto, sebbene la ricerca della comune intenzione delle parti debba essere operata alla luce innanzitutto del criterio di interpretazione letterale delle clausole, per desumere la volontà manifestata dai contraenti, si impone il ricorso anche al criterio logico-sistematico stabilito dall'art. 1363 c.c. e quindi ad un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, dovendosi altresì tenere conto del comportamento, anche successivo, delle parti.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 15 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.