(massima n. 1)
In materia di rapporto di agenzia, l'identitą dei presupposti tra l'indennitą suppletiva di clientela, spettante all'agente ai sensi dell'art. 11 dell'A.E.C., e quella di mancato preavviso, comporta il diritto dell'agente, in caso di spettanza di quest'ultima, alla percezione anche dell'altra, finalizzata al compenso indennitario del particolare pregiudizio, diverso da quello della mancata percezione delle provvigioni durante il periodo di virtuale preavviso, derivante dalla perdita della clientela procurata al preponente nell'ambito del rapporto di agenzia. (Nella specie, la S.C., ha ritenuto erronea e contraddittoria la decisione della corte territoriale che, pur riconoscendo in base alla fictio juris stabilita dalla norma collettiva per effetto delle variazioni del rapporto stabilite dal preponente e tempestivamente non accettate dall'agente, il diritto all'indennitą di mancato preavviso, aveva poi negato il diritto all'indennitą suppletiva di clientela nonostante la detta fictio stabilisse che in tale eventualitą la comunicazione del preponente avrebbe costituito "preavviso per la risoluzione del rapporto di agenzia, ad iniziativa della casa mandante").