(massima n. 1)
L'art. 1359 c.c., secondo cui la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento, introducendo una "fictio" di avveramento a tutela di possibili comportamenti dolosi o colposi posti in essere dal soggetto controinteressato, č applicabile alla condizione potestativa mista, il cui avveramento dipende in parte dal caso o dalla volontā di un terzo, in parte dalla volontā di uno dei contraenti, e incombe sul creditore, che lamenti tale mancato avveramento, l'onere di provarne l'imputabilitā al debitore a titolo di dolo o di colpa.