(massima n. 1)
In assenza di un'espressa previsione relativa alla possibilitą di recedere senza preavviso dal rapporto di agenzia, per lo stesso trova applicazione in via analogica l'istituto del recesso per giusta causa di cui all'art. 2119 c.c., che comporta anche il riconoscimento del diritto dell'agente recedente all'indennitą sostitutiva del preavviso, nonché dell'indennitą sostitutiva di clientela prevista dagli accordi economici collettivi per la fattispecie di estinzione del rapporto su iniziativa del preponente, data rassimilabilitą di tale caso a quello del recesso dell'agente per giusta causa, sostanzialmente dovuto al comportamento del preponente stesso.