(massima n. 1)
Il Consiglio di Stato ha stabilito che la nota emessa dall'Agenzia di sviluppo territoriale, con cui si subordinava la restituzione delle somme anticipate dalla ricorrente alla condizione della riassegnazione del lotto, non ha natura provvedimentale e non può incidere unilateralmente sulla sfera giuridica della parte privata. La subordinazione del credito restitutorio a una condizione meramente potestativa, dipendente dalla volontà del debitore, è contraria all'art. 1355 cod. civ. e pertanto è inefficace.