Consiglio di Stato Sez. III sentenza n. 1504 del 24 febbraio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Il credito relativo alla restituzione delle somme anticipate per l'assegnazione di un lotto in un piano per gli insediamenti produttivi non può essere subordinato a condizioni meramente potestative poste unilateralmente dal soggetto attuatore senza alcuna base giuridica, in quanto contrastanti con l'art. 1355 cod. civ., che prevede la nullità delle condizioni dipendenti dalla mera volontà del debitore.

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