(massima n. 1)
Il credito relativo alla restituzione delle somme anticipate per l'assegnazione di un lotto in un piano per gli insediamenti produttivi non può essere subordinato a condizioni meramente potestative poste unilateralmente dal soggetto attuatore senza alcuna base giuridica, in quanto contrastanti con l'art. 1355 cod. civ., che prevede la nullità delle condizioni dipendenti dalla mera volontà del debitore.