(massima n. 1)
L'imposizione, da parte del giudice, di una condizione meramente potestativa all'efficacia della misura patrimoniale prevista dall'art. 282-bis, comma 3, cod. proc. pen. (come subordinare il pagamento dell'assegno di mantenimento alla ripresa dell'attivitą lavorativa da parte dell'indagato), contrasta con la ratio della misura stessa, compromettendone l'efficacia e risultando priva di effetto secondo le norme di diritto civile (art. 1355 cod. civ.).