(massima n. 1)
Nel rapporto di agenzia, così come nel rapporto di lavoro subordinato, attesa l'analogia tra i due rapporti, entrambi fondati sull'elemento fiduciario, la necessità di immediata, seppure sommaria, contestazione delle ragioni poste a base del recesso per giusta causa, con conseguente preclusione della successiva deduzione di fatti diversi da quelli contestati, opera solo con riferimento al recesso del preponente (o del datore di lavoro), mentre nessuna formalità di comunicazione delle relative ragioni è necessaria in caso di recesso per giusta causa dell'agente (o del lavoratore), con la conseguenza che, al fine di valutare la sussistenza della giusta causa del recesso (e perciò il diritto dell'agente all'indennità di mancato preavviso), può tenersi conto anche di comportamenti ulteriori rispetto a quelli eventualmente lamentati nell'atto di recesso.