Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 18351 del 4 luglio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Qualora le parti abbiano sospensivamente condizionato il contratto al verificarsi di un evento, indicando il termine entro cui esso possa utilmente avverarsi, il contratto deve considerarsi inefficace per il mancato avveramento della condizione dal momento in cui sia decorso inutilmente il suddetto termine.

(massima n. 2)

Ai fini dell'applicazione dell'art. 1359 c.c., per ritenere avverata una condizione sospensiva č necessario che il mancato avveramento sia causalmente imputabile al comportamento doloso o colposo di una delle parti che aveva interesse contrario al suo verificarsi. Un mero comportamento inattivo non č sufficiente a meno che non costituisca violazione di un obbligo specifico di attivarsi imposto dal contratto o dalla legge.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.