(massima n. 1)
Al rapporto di agenzia è applicabile, in analogia con le disposizioni previste per il rapporto di lavoro subordinato, l'istituto del recesso per giusta causa; tuttavia, al fine di valutare l'inadempimento del lavoratore, occorre anche aver riguardo alla sostanziale diversità delle prestazioni nei due contratti, giacché l'obbligazione del dipendente nel contratto di lavoro subordinato è configurabile come obbligazione di «mezzi», mentre quella dell'agente è configurabile come obbligazione di risultato, onde, nei due casi, l'inadempimento del lavoratore è diversamente apprezzabile; la relativa valutazione costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità se sostenuto da motivazione congrua.