(massima n. 1)
La giusta causa di recesso dal rapporto di agenzia costituisce un'ipotesi normativa che è desumibile per analogia dalla norma sul licenziamento per giusta causa nel lavoro subordinato (come ora confermato dall'art. 1751 c.c., che, nel testo di cui all'art. 3 D.L.vo 10 settembre 1991, n. 303, parla — ai fini dell'esclusione del diritto all'indennità di cessazione del rapporto — di «inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto»), salva la necessità di tenere conto della specificità delle varie situazioni. Detta ipotesi normativa, non diversamente da quella relativa al lavoro subordinato, è caratterizzata da una certa genericità e richiede di essere adeguatamente interpretata in sede applicativa in correlazione allo specifico tipo di situazione oggetto di esame, senza peraltro che in genere (e, particolarmente, se non sono in questione fatti di evidente gravità o tenuità), il livello di specificazione interpretativa possa consentire univocamente e, per così dire meccanicamente, la qualificazione giuridica della vicenda oggetto di giudizio che sia stata accertata in termini puramente fattuali; ne consegue che il giudizio di fatto, ai fini della sussunzione della fattispecie concreta nell'ipotesi normativa, si deve (in genere) colorare di più o meno consistenti aspetti valutativi, funzionali alla sua qualificazione in termini legali. Tali valutazioni spettano al giudice di merito, ma, ai fini del loro controllo in sede di legittimità, devono essere sorrette da un'adeguata motivazione, cosi che ne sia desumibile la congruità logica e la correttezza giuridica, sulla base di un accertamento sufficientemente specifico degli elementi strettamente fattuali della fattispecie, e della individuabilità dei criteri di carattere generale ispiratori del giudizio di tipo valutativo.