(massima n. 2)
L'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119, primo comma, c.c., in relazione al contratto di lavoro subordinato, č applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravitā della condotta; che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attivitā per luoghi, tempi, modalitā e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalitā aziendali assume maggiore intensitā rispetto al rapporto di lavoro subordinato; ne consegue che, ai fini della legittimitā del recesso, č sufficiente un fatto di minore consistenza (nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto adeguatamente motivata la lesione del rapporto fiduciario attesa la stipulazione, da parte dell'agente, di due polizze sulla base di false attestazioni dello stato di rischio, in violazione delle disposizioni sulle verifiche da effettuare giā diramate dalla societā).