(massima n. 1)
Il recesso per giusta causa previsto dall'art. 2119 c.c. si applica anche al contratto di agenzia purché vi sia un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravitā, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Non č, quindi, idonea a concretare detta inadempienza la sospensione dell'esecuzione della prestazione operata dall'agente che si trovi in stato di detenzione in carcere, non sussistendo in tal caso il requisito indispensabile dell'imputabilitā dell'inadempimento.