(massima n. 1)
In tema di cessazione del rapporto di agenzia, il recesso senza preavviso dell'impresa preponente - secondo la disciplina del codice civile prima delle modifiche introdotte, in attuazione della direttiva comunitaria 86/653/CE del 18 dicembre 1986, dal d.l.vo n. 303 del 1991, non applicabile prima del 1° gennaio 1994 ai rapporti già in corso alla data del 1° gennaio 1990 - è consentito nel caso in cui intervenga una causa che impedisca la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Pertanto, in caso di ricorso da parte dell'impresa preponente ad una clausola risolutiva espressa, che può ritenersi valida nei limiti in cui venga a giustificare un recesso in tronco attuato in situazioni concrete e con modalità a norma di legge o di accordi collettivi non legittimanti un recesso per giusta causa, il giudice deve verificare anche che sussista un inadempimento dell'agente integrante giusta causa di recesso.