(massima n. 1)
Al fine di stabilire se lo scioglimento del contratto di agenzia sia avvenuto per fatto imputabile al preponente o all'agente può essere utilizzato per analogia il concetto di giusta causa previsto per il lavoro subordinato, pur nella diversità delle rispettive prestazioni e della configurazione giuridica, e il relativo giudizio costituisce valutazione rimessa al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da adeguata e logica motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva adeguatamente valutato gli addebiti contestati all'agente - consistenti nell'avere emesso polizze auto su diverse piazze italiane non perfezionate, né registrate, né talvolta rinvenute presso l'agenzia preponente - ed aveva ritenuto che la gravità degli stessi avesse fatto venir meno il rapporto fiduciario e giustificato la risoluzione del rapporto).