(massima n. 1)
In caso di risoluzione del rapporto di agenzia ad iniziativa della Compagnia di assicurazioni preponente, il diritto di rivalsa alla stessa riconosciuto dall'Accordo nazionale 16 settembre 1981 nei confronti dell'agente subentrante quanto alla componente dell'indennità di fine rapporto, corrisposta all'agente uscente, di cui all'art. 24 e seguenti (calcolata in proporzione alla media annua delle provvigioni liquidate negli ultimi tre esercizi), trova giustificazione nella circostanza che tale parte del trattamento di fine rapporto vale a compensare il vecchio agente della perdita di clientela di cui si avvantaggia quello subentrante. Ne consegue che corrisponde a razionalità la esercitabilità di detta rivalsa, per la quota di ragione, in caso di affiancamento di un coagente all'agente in carica, disposto dalla Compagnia a norma dell'art. 36, e di opzione del vecchio agente per l'immediata corresponsione delle indennità, così come precisato da nota a verbale all'articolo citato, sulla base di un configurato nuovo inizio del rapporto a tutti gli effetti anche nei confronti del vecchio agente. Né può ritenersi là sussistenza di un illegittimo frazionamento dell'originario rapporto e di un danno per l'agente, poiché l'affiancamento del coagente non costituisce un fittizio frazionamento del rapporto, ma determina, quanto meno agli effetti dell'indennità di risoluzione, un nuovo rapporto e la minore somma che l'agente finisce per ricevere al termine dei due rapporti è giustificata dalla corresponsione di tutte le indennità alla fine del primo rapporto, peraltro con l'applicazione di un piano di ammortamento molto favorevole per la quota soggetta a rivalsa.