(massima n. 1)
In base a quanto dispone l'art. 1753 c.c., la disciplina degli agenti di assicurazione č contenuta negli usi e negli accordi collettivi del settore e solo in mancanza di questi č consentito applicare in via analogica le norme del codice civile in materia di agenti di commercio; pertanto, ove il rapporto dell'agente di assicurazione sia disciplinato da apposito accordo collettivo, č quest'ultimo ad essere applicabile in via esclusiva, prevalendo, in caso di contrasto, sulle correlative disposizioni codicistiche previste per l'agente di commercio. (Nella specie, la Suprema Corte ha cassato sul punto la sentenza di merito che aveva dichiarato la nullitā dell'art. 13, terzo comma, dell'accordo economico nazionale 28 luglio 1994, che, in materia di determinazione dell'indennitā sostitutiva del preavviso, prevedeva criteri di calcolo contrastanti con l'art. 1750 c.c.).