Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 15801 del 6 giugno 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di patto di prelazione volontaria, a differenza del contratto preliminare unilaterale, non sorge l'obbligo immediato e definitivo di concludere il contratto definitivo. Il promittente č tenuto ad un comportamento specifico solo nel caso in cui decida di stipulare il contratto, ossia la comunicazione dell'intenzione al prelazionario (denuntiatio). Tuttavia, tale comunicazione non determina la conclusione del contratto definitivo né l'obbligazione di stipularlo alle condizioni indicate.

(massima n. 2)

A differenza del contratto preliminare unilaterale, che comporta l'immediata e definitiva assunzione dell'obbligazione di prestare il consenso per il contratto definitivo, il patto di prelazione relativo alla vendita di un bene genera, a carico del promittente, un'immediata obbligazione negativa di non venderlo ad altri, prima che il prelazionario dichiari di non voler esercitare il suo diritto di prelazione o lasci decorrere il termine all'uopo concessogli, ed un'obbligazione positiva avente ad oggetto la denuntiatio al medesimo della sua proposta a venderlo, nel caso si decida in tal senso.

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