Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 19873 del 12 luglio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

L'obbligazione alternativa presuppone che entrambe le prestazioni dedotte in obbligazione facciano carico al medesimo soggetto. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in relazione ad una compravendita immobiliare in favore di una societą, aveva ritenuto il pagamento del prezzo convenuto dalla societą come obbligazione alternativa rispetto a quella di trasferimento di una quota sociale, a cui si era impegnato il socio).

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