(massima n. 2)
L'incompetenza per materia derivante da connessione, ai sensi dell'art. 15, cod. proc. pen., non rilevata d'ufficio o eccepita antecedentemente alla conclusione dell'udienza preliminare ovvero, quando questa manchi, subito dopo il compimento, per la prima volta, dell'accertamento della costituzione delle parti in dibattimento, non può essere eccepita, né rilevata per la prima volta in sede di legittimità, ostandovi il disposto di cui all'art. 21, comma 3, cod. proc. pen.