Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1027 del 16 gennaio 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

Il contratto di cessione del credito ha natura consensuale, e si perfeziona con il solo consenso tra cedente e cessionario, attribuendo al cessionario la veste di creditore esclusivo anche se manca la notificazione al debitore ceduto. Tale notificazione è necessaria esclusivamente per escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato dal debitore ceduto al cedente, nonché per risolvere il conflitto tra più cessionari.

(massima n. 2)

Ai fini della distribuzione della somma ricavata da una procedura espropriativa, se il credito garantito da ipoteca è ceduto in data anteriore alla trascrizione del pignoramento immobiliare, l'annotazione della vicenda traslativa, prescritta dall'art. 2843 c.c., è necessaria affinché il nuovo titolare del credito possa invocare la causa di prelazione, perché la predetta formalità ne integra un imprescindibile elemento costitutivo, che, a tutela degli altri creditori, dev'essere rilevabile a chi dà corso alla procedura o in essa interviene.

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