(massima n. 1)
La nullità (o l'inesistenza) del contratto di cessione di crediti può essere eccepita anche dal debitore ceduto, in relazione all'interesse che egli ha a non "pagar male", e quindi ad effettuare il pagamento in favore di chi è effettivamente legittimato a riceverlo, e ciò in relazione all'interesse a non essere esposto ad un duplice pagamento, potendo quello già eseguito, una volta accertata l'invalidità del negozio di cessione, non essere riconosciuto come liberatorio.