(massima n. 1)
Il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza l'adesione di quest'ultima, sancito dall'art. 70 del r.d. n. 2240 del 1923, non si applica ai crediti vantati nei confronti delle aziende sanitarie locali, da ritenersi enti estranei al novero delle amministrazioni statali; tuttavia, laddove le parti, nell'ambito della loro autonomia negoziale, abbiano richiamato la normativa sulla contabilitą di Stato, con specifico riferimento alle modalitą di accettazione della cessione di credito, quest'ultima deve avvenire necessariamente mediante forma scritta ad substantiam.